Art. 16.
(Divieti per gli avvocati e parcella dei difensori).

      1. È fatto divieto agli avvocati di organizzare azioni collettive risarcitorie in qualsiasi forma, anche indirettamente o per interposta persona.
      2. La parcella dei difensori del promotore della classe è calcolata in percentuale sui risarcimenti ottenuti dall'azione collettiva nella misura massima del 10 per cento in relazione alla complessità della controversia, al risultato raggiunto e all'attività svolta.